Una polizza può attraversare i confini. La sua ultima rete di protezione molto meno
Quando acquistiamo una polizza, la domanda sulla solidità della compagnia rimane quasi sempre sullo sfondo.
Ed è comprensibile.
Il sistema assicurativo europeo è costruito proprio per fare in modo che il fallimento di un’impresa rappresenti un evento eccezionale. La vigilanza prudenziale, i requisiti patrimoniali e, più recentemente, il quadro europeo per recovery e resolution servono a prevenire le crisi o a gestirle quando si verificano.
Ma nessun sistema prudenziale può rendere impossibile il fallimento.
Ed è a quel punto che emerge una domanda molto meno visibile, ma fondamentale per il cliente: che cosa accade alla promessa assicurativa quando l’impresa che dovrebbe mantenerla non è più in grado di farlo?
È il terreno degli Insurance Guarantee Schemes, gli IGS: sistemi di garanzia destinati a intervenire, secondo regole che variano da Paese a Paese, quando un assicuratore non riesce più a rispettare i propri impegni.
Il problema è che mentre il mercato assicurativo europeo è ormai profondamente integrato, questa ultima rete di sicurezza non lo è altrettanto.
Il 1° settembre 2026 EIOPA ha consegnato alla Commissione europea il proprio technical advice sui possibili standard minimi comuni per gli IGS. La fotografia dalla quale parte l’Autorità europea è netta: nell’Unione esiste ancora un mosaico di sistemi nazionali differenti per perimetro, coperture e, in alcuni Stati, perfino per esistenza. Il risultato è che clienti comparabili possono trovarsi davanti a esiti differenti dopo il fallimento di una compagnia, soprattutto nelle situazioni cross-border. (EIOPA)
Ed è qui che il tema smette di essere esclusivamente regolamentare.
Diventa una questione di coerenza del mercato unico.
Tre livelli diversi della stessa architettura di protezione
Per comprendere il punto, è utile separare tre piani che rischiano facilmente di essere confusi. Non è una classificazione normativa ufficiale, ma una chiave di lettura.
- Prevenire il fallimento: Solvency II e la vigilanza prudenziale mirano a rafforzare la solidità delle imprese e a ridurne la probabilità di default.
- Gestire la crisi: l’Insurance Recovery and Resolution Directive, l’IRRD, costruisce un quadro europeo per affrontare situazioni in cui un assicuratore entra in difficoltà o non è più viable.
- Proteggere il policyholder quando i presidi precedenti non bastano: qui intervengono gli Insurance Guarantee Schemes, come rete di ultima istanza.
Sono livelli complementari, non intercambiabili.
Il fatto che esistano requisiti patrimoniali severi non elimina quindi la domanda su ciò che accade in caso di failure. E la presenza di un framework di resolution non rende superfluo stabilire quale protezione residua debba essere assicurata a contraenti e beneficiari.
Già nel 2010 la Commissione europea definiva gli IGS come strumenti di last-resort protection nel caso in cui un assicuratore non riesca più a rispettare i propri impegni contrattuali. Nel 2019 EIOPA aveva poi indicato come direzione possibile una rete di schemi nazionali con caratteristiche minime armonizzate e adeguatamente finanziati. (Commissione europea)
Il dossier, quindi, non nasce oggi.
Ciò che cambia nel 2026 è che la questione entra in una fase istituzionale molto più concreta.
Il vero paradosso del Single Market
Un assicuratore autorizzato in uno Stato membro può operare oltre frontiera secondo le regole del mercato unico. È una delle caratteristiche fondamentali dell’architettura assicurativa europea.
EIOPA mette però in evidenza un’asimmetria: alla capacità dell’impresa di operare cross-border non corrisponde ancora necessariamente un livello convergente di protezione del cliente in caso di failure. (EIOPA)
Questo significa che l’integrazione commerciale e prudenziale è arrivata più avanti dell’integrazione della safety net.
È probabilmente questa la parte più interessante del technical advice.
Non perché l’Europa stia per creare un gigantesco fondo comune — non è ciò che EIOPA sta proponendo — ma perché viene posta una questione di principio: quanto può essere considerato realmente unico un mercato nel quale la possibilità di distribuire una polizza oltre frontiera è europea, mentre la protezione nello scenario più estremo continua a dipendere in larga misura dall’architettura nazionale?
La differenza può apparire remota nella normale esperienza del cliente.
Finché tutto funziona, infatti, la garanzia contro l’insolvenza resta invisibile.
Ma proprio per questo può essere considerata una componente particolare della customer protection: non incide necessariamente sull’esperienza quotidiana della polizza, ma diventa decisiva nel momento in cui la promessa assicurativa viene sottoposta alla prova più severa.
EIOPA non propone uniformità
Su questo punto è importante non andare oltre ciò che le evidenze consentono di dire.
EIOPA parla di targeted harmonisation.
L’obiettivo indicato non è rendere identici tutti i sistemi nazionali, né imporre in questa fase un unico modello di finanziamento o un fondo europeo centralizzato. L’Autorità propone piuttosto standard comuni nelle aree in cui le divergenze possono produrre gli effetti più significativi, lasciando spazio alle specificità nazionali. (Technical advice EIOPA)
Tra le aree individuate vi sono il perimetro delle polizze ammissibili, con attenzione ai prodotti vita e danni nei quali il mancato pagamento potrebbe determinare maggiori difficoltà finanziarie per il cliente, e la rilevanza delle attività transfrontaliere.
EIOPA raccomanda inoltre maggiore convergenza sui momenti che fanno scattare l’intervento del sistema di garanzia, sui tempi entro cui presentare le richieste e su un limite massimo per effettuare i pagamenti. Suggerisce anche di riconoscere al sistema di garanzia che subentra nel credito lo stesso rango preferenziale attribuito ai crediti assicurativi nell’ordinamento interessato. (EIOPA)
Sul funding, invece, non viene proposto un modello finanziario unico. L’indicazione è fissare requisiti minimi capaci di garantire liquidità adeguata, lasciando agli Stati margini sulla forma e sulla dimensione del finanziamento. Anche sul rapporto fra IGS e IRRD, considerata la fase ancora in corso di recepimento della direttiva, EIOPA si limita per ora a principi generali e alla necessità di una cooperazione formale tra autorità di risoluzione nazionali e sistemi di garanzia.
Armonizzare, quindi, non significa uniformare.
Significa cercare di stabilire quali differenze nazionali siano compatibili con il mercato unico e quali, invece, possano generare una protezione troppo imprevedibile per il cliente.
Ora la decisione passa alla Commissione
Anche su questo punto serve precisione: il technical advice del 1° settembre non è una nuova normativa europea.
È un passaggio preparatorio.
L’articolo 98 dell’IRRD stabilisce che entro il 29 gennaio 2027 la Commissione europea, dopo aver consultato EIOPA, presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità di introdurre standard minimi comuni per gli Insurance Guarantee Schemes.
La Commissione dovrà esaminare lo stato dei sistemi esistenti, le diverse opzioni di policy e l’eventuale necessità di definire una baseline minima europea. Solo se ritenuto opportuno il rapporto potrà essere accompagnato da una proposta legislativa. (Direttiva (UE) 2025/1)
Per questo oggi sarebbe prematuro parlare di una futura garanzia europea come di qualcosa già deciso.
Non sappiamo ancora quale sarà il risultato del processo legislativo, né quale principio geografico verrà definitivamente adottato, quali livelli di copertura potranno essere richiesti o quali adattamenti saranno eventualmente necessari ai sistemi esistenti.
Ciò che possiamo osservare è la direzione del dibattito: la frammentazione della protezione post-failure viene ormai trattata come un problema anche per il funzionamento del Single Market.
L’Italia non parte da zero
In questo scenario il caso italiano è interessante proprio perché evita una lettura semplicistica secondo cui l’Europa starebbe introducendo qualcosa che nel nostro Paese non esiste.
L’Italia dispone già del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, introdotto dalla legge n. 213 del 30 dicembre 2023 nel Codice delle assicurazioni private.
Il Fondo è un organismo di diritto privato alimentato dagli aderenti. Il CAP stabilisce un livello-obiettivo della dotazione finanziaria pari almeno allo 0,4% delle riserve tecniche dei rami vita delle imprese aderenti. La disciplina prevede ordinariamente una protezione entro 100.000 euro per ciascun avente diritto, ma contiene specifiche fattispecie per le quali tale limite non opera. Nei casi ordinari di liquidazione coatta amministrativa previsti dal Codice, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento, senza che l’avente diritto debba presentare una richiesta al Fondo. (Codice delle assicurazioni private — IVASS)
La relazione annuale IVASS pubblicata nel 2026 conferma inoltre che nel corso del 2025 erano state completate le formalità costitutive e le attività propedeutiche all’operatività del Fondo, insieme alla costruzione della sua governance. (Relazione annuale IVASS)
Il punto, quindi, non è chiedersi semplicemente se l’Italia abbia o meno un sistema di garanzia.
La domanda futura sarà un’altra: quanto l’architettura italiana risulterà già compatibile con l’eventuale baseline europea e dove, invece, potrebbero emergere differenze da gestire?
Oggi non abbiamo ancora elementi sufficienti per rispondere.
Ma più garanzia non significa automaticamente un sistema migliore
C’è poi una controtesi che merita spazio.
Costruire sistemi di garanzia ha un costo.
Nel 2021 la stessa Commissione europea riconosceva che un quadro minimo comune avrebbe potuto generare costi di implementazione significativi, soprattutto nei Paesi privi di uno schema o costretti a modificare profondamente quello esistente. L’impact assessment considerava inoltre fra le questioni da governare il moral hazard e la proporzionalità del finanziamento. (Commissione europea)
È un passaggio importante perché impedisce di ridurre il dibattito alla formula «più protezione è sempre meglio».
Un IGS deve essere sufficientemente robusto da essere credibile nel momento in cui serve, ma il suo finanziamento non può essere progettato ignorando i costi che ricadono sul sistema. Una garanzia troppo ampia o mal disegnata può indebolire gli incentivi alla corretta gestione del rischio, trasferire costi e creare sovrapposizioni con altri presidi.
La sfida europea non è quindi massimizzare indistintamente la garanzia.
È trovare il minimo comune sufficientemente forte da rendere prevedibile la protezione e sufficientemente proporzionato da preservare responsabilità e sostenibilità del sistema.
È probabilmente anche per questo che EIOPA insiste sulla combinazione fra convergenza e flessibilità nazionale.
La fiducia non nasce solo prima della firma
Un ultimo elemento merita attenzione.
Nel dibattito assicurativo la fiducia viene quasi sempre osservata nel momento della scelta: comprensione del prodotto, trasparenza, adeguatezza, qualità della consulenza.
Ma la fiducia ha anche un’altra dimensione.
Riguarda la capacità dell’intero sistema di mantenere la promessa quando qualcosa va storto.
In un altro articolo dell’Osservatorio ho osservato come la crescita del mercato Vita non possa essere letta soltanto attraverso la raccolta, perché conta anche la qualità della fiducia costruita intorno alle decisioni assicurative. La discussione sugli IGS porta quel ragionamento al suo limite estremo: la fiducia riguarda anche ciò che il sistema è in grado di fare quando la compagnia non riesce più a fare ciò che aveva promesso.
E, naturalmente, questa protezione dovrà anche poter essere spiegata senza trasformarsi nell’ennesimo strato di tecnicismo. Rendere comprensibile una garanzia con limiti, condizioni e differenze nazionali è esattamente uno di quei casi nei quali semplificare non significa banalizzare.
Quando potremo dire che il mercato è davvero unico?
Il technical advice di EIOPA non chiude il dossier.
Lo apre in una fase nuova.
Non sappiamo ancora se arriverà una proposta legislativa, quale forma avrà né quanto cambieranno i sistemi nazionali. Sappiamo però che l’Europa sta affrontando una asimmetria concreta: abbiamo costruito un mercato nel quale l’assicuratore può attraversare i confini più facilmente della rete di sicurezza che protegge il suo cliente nello scenario di crisi.
Per il cliente la conseguenza può essere sintetizzata in una tensione molto semplice: stessa funzione della polizza, ma protezione finale potenzialmente diversa a seconda del sistema applicabile.
Per il mercato europeo la domanda è più ampia.
Un Single Market non richiede necessariamente che ogni regola nazionale diventi identica. Ma probabilmente richiede che alcune protezioni fondamentali diventino almeno sufficientemente prevedibili, comprensibili e coerenti.
Perché la promessa assicurativa non riguarda soltanto ciò che accade quando tutto funziona.
Il suo valore si misura anche nell’ultimo scenario che nessuno vorrebbe dover affrontare.
E forse un mercato può dirsi davvero unico proprio quando, anche in quello scenario, il luogo in cui si trova il cliente smette di determinare differenze difficili da spiegare.
Che cos’è un Insurance Guarantee Scheme?
È un sistema di garanzia destinato a proteggere policyholder, beneficiari o altri soggetti aventi diritto quando un assicuratore non riesce più a rispettare i propri impegni a seguito di failure. Struttura, coperture e modalità di intervento differiscono oggi fra gli Stati membri.
EIOPA ha proposto la creazione di un fondo assicurativo unico europeo?
No. Il technical advice del settembre 2026 propone una targeted harmonisation di alcuni elementi degli schemi nazionali, preservando margini di flessibilità per gli Stati. Inoltre il technical advice non è una legge: entro il 29 gennaio 2027 sarà la Commissione a valutare l’opportunità di standard minimi comuni e, eventualmente, di una proposta legislativa.
In Italia esiste già un fondo di garanzia per le assicurazioni?
Esiste il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, introdotto nel CAP dalla legge n. 213/2023. La disciplina stabilisce struttura, finanziamento e prestazioni protette; il limite ordinario è di 100.000 euro per avente diritto, con specifiche eccezioni previste dal Codice.
